Esoneri totali e parziali

 ESONERO TOTALE PER LE RISTAMPE INALTERATE PER L'ARCHIVIO NAZIONALE

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D.L. 24/04/2014 n. 66, convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" (GU n. 143 del 23/06/2014), al fine della riduzione della spesa per il deposito legale di stampati e documenti sono state introdotte nuove disposizioni in materia.  

Per quanto riguarda le due Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e di Firenze, l'art. 5, comma b, prescrive: "... per l'archivio nazionale della produzione editoriale non sono soggette al deposito legale le ristampe inalterate di tutti i documenti stampati in Italia."

Per maggiori informazioni e per consultare il testo della legge, è possibile collegarsi al sito della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali www.librari.beniculturali.it

ESONERO TOTALE: Sono escluse dall'obbligo di consegna le edizioni provvisorie, nel caso in cui venga pubblicata l'edizione definitiva, e gli articoli in corso di pubblicazione, stampati in proprio o presso l'Università esclusivamente a fini concorsuali, anche se i bandi di concorso universitario ne prevedano il deposito.

ESONERO PARZIALE: L'art. 9 del D.P.R. 252/2006 prevede l'esonero parziale per  tutti i documenti che abbiano una tiratura limitata inferiore ai 200 esemplari. In questi casi il soggetto obbligato deve consegnare due copie anziché quattro. Di queste due, una copia deve essere consegnata per l'archivio nazionale alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze ed una copia per l'archivio regionale, all'Istituto depositario individuato con Decreto del Ministro del 28 dicembre 2008, pubblicato sulla G.U. n. 38 del 14/2/2008.

Pertanto, in ambedue i casi, qualora vengano comunque inviati, la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, non dovendoli ricevere, non è tenuta ad inviare la ricevuta dell'avvenuta consegna, né a raccoglierli, conservarli  e catalogarli.