Deposito legale

L'istituto del deposito legale è stato regolato organicamente per la prima volta in Italia da un editto di Carlo Alberto del 26 marzo 1848. Successivamente la legge n. 347 del 1939, per oltre sessanta anni, ha disciplinato la consegna alle biblioteche da parte dei tipografi, tramite le Prefetture, delle opere pubblicate sul territorio nazionale. Ispirata agli orientamenti politici dell'epoca - che insistevano più sulle finalità di controllo sulla stampa che su quelle culturali - la legge del 1939 riguardava essenzialmente la tipologia delle pubblicazioni a stampa.

Con legge n. 106 del 2004, Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico, sono stati fatti rientrare nel deposito legale i materiali fruibili mediante l'ascolto e la visione, qualunque sia il processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, inclusi i documenti finalizzati all'uso dei portatori di handicap.

Sono state così individuate numerose tipologie di documenti quali libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, grafica d'arte, video d'artista, manifesti, musica a stampa, microforme, documenti fotografici, documenti sonori e video, film iscritti nel pubblico registro tenuto dalla Siae, soggetti, trattamenti e sceneggiature di film, documenti diffusi su supporto informatico e tramite la rete informatica. Destinatarie del materiale sono le due biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze, nonché altri istituti previsti dal Regolamento. Ulteriori obblighi sono previsti per le pubblicazioni ufficiali; per le pubblicazioni edite, direttamente o col loro contributo, da organi dello Stato e da enti pubblici; per le pubblicazioni tecniche e scientifiche.

Oltre a conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana e quindi costituire l'archivio - nazionale e regionale - della produzione editoriale, il deposito legale è finalizzato alla realizzazione e alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali di informazione. Suo obiettivo è soprattutto quello di favorire l'accesso, la disponibilità, la consultazione dei documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore, nonché di quelle sulla riproduzione delle opere librarie. Soggetti obbligati al deposito legale sono gli editori o comunque i responsabili delle pubblicazioni; il produttore o il distributore di documenti non librari; Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché i produttori dei film.
 

Per le modalità di consegna delle pubblicazioni sottoposte a deposito legale consultare la voce Deposito legale nel Menù principale.