Avviso per il Deposito Legale

23/03/2009

ESONERO TOTALE: Sono escluse dall'obbligo di consegna le edizioni provvisorie, nel caso in cui venga pubblicata l'edizione definitiva, e gli articoli in corso di pubblicazione, stampati in proprio o presso l'Università esclusivamente a fini concorsuali, anche se i bandi di concorso universitario ne prevedano il deposito.

ESONERO PARZIALE: L'art. 9 del D.P.R. 252/2006 prevede l'esonero parziale per tutti i documenti che abbiano una tiratura limitata inferiore ai 200 esemplari. In questi casi il soggetto obbligato deve consegnare due copie anziché quattro. Di queste due, una copia deve essere consegnata per l'archivio nazionale alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze ed una copia per l'archivio regionale, all'Istituto depositario individuato con Decreto del Ministro del 28 dicembre 2008, pubblicato sulla G.U. n. 38 del 14/2/2008.

Pertanto, in ambedue i casi, qualora vengano comunque inviati, la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, non dovendoli ricevere, non è tenuta ad inviare la ricevuta dell'avvenuta consegna, né a raccoglierli, conservarli e catalogarli.